Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

–         Imprenditori agricoli siano essi proprietari, affittuari, mezzadri coloni, partecipanti o conduttori in genere di poderi situati nella zona in cui opera la società e ciò indipendentemente dalla eventuale forma societaria o giuridica del socio;

–         Società, consorzi ed enti collettivi in genere che promuovono prodotti e/o servizi agricoli ritenuti di interesse dalla cooperativa in relazione alle sue esigenze produttive e/o commerciali.

In nessun caso possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche od affini, o partecipando a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ammissione del socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a)      Nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;

b)     Il possesso dei requisiti sopracitati;

c)      L’estensione del podere e dei poderi condotti;

d)     L’ammontare del capitale che intende sottoscrivere entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;

e)      La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f)      La espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti dello statuto.

Se trattasi di Società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei punti b),  c), d), e) ed f) del punto precedente, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a)      Ragione sociale, o denominazione, forma giuridica e sede legale;

b)     Deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c)      Qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, il richiedente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza di pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,in occasione della prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte durante l’esercizio sociale con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci si impegnano:

a)      Al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

–         del capitale sottoscritto;

–         del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b)     all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c)      a partecipare all’autofinanziamento della società cooperativa secondo le modalità ed i termini che stabilirà l’assemblea e/o l’organo amministrativo;

d)     ad acquistare attraverso la cooperativa prodotti per un ammontare annuo rapportato alla superficie dell’azienda del socio, ammontare minimo che sarà stabilito annualmente – in via anticipata – dall’organo amministrativo. Le modalità ed i termini per la  prenotazione dei prodotti da parte del socio prenotatario, il loro smistamento e recapito alle singole aziende nonché il loro pagamento saranno stabiliti da uno o più appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Questo è un estratto dello Statuto della Cooperativa, il documento integrale può essere richiesto e/o visionato da coloro che ne fanno richiesta presso la Cooperativa.

La quota sociale è di € 51,65

La quota associativa annua è di € 300,00

Per maggiori informazioni :

COOPERATIVA S. LORENZO Soc. Agr. Coop.

Via Viola Camatte, 6 – 46020 PEGOGNAGA (MN)

TEL. 0376/550599 –  FAX 0376/553693

coopsanlorenzo@3-p.it

coop.sanlorenzo_pegognaga@pec.it